Denominazione, sede, scopi dell’attività e modo di operare dell’Associazione
Art. 1
E’ ricostituito, con Atto Costitutivo dd. 14.12.1976, il Club Canottieri Triestino SIRENA - Tržaški Veslarski Klub SIRENA, costituito l’anno 1924 e forzatamente sciolto dall’autorità fascista nell’anno 1927, l’Associazione sportiva dilettantistica con il nuovo nome:
TRŽAŠKI POMORSKI KLUB SIRENA
CLUB NAUTICO TRIESTINO SIRENA
Amatersko Športno Društvo - Associazione Sportiva Dilettantistica
Art. 2
Lo scopo della ricostruita Associazione, che continua l’attività della precedente, è quello di promuovere e diffondere gli sport nautici in generale e le connesse attività ricreative. A tal fine, a vantaggio dei soci, l’Associazione potrà:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, strutture sportive e di vario genere;
c) organizzare scuole, corsi e conferenze ed altre attività didattiche e d’relativi a discipline nautico-sportive;
d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione eper operatori sportivi;
e) costruire e gestire attracchi e servizi di manutenzione, di posteggio, di alaggio e varo ed altri servizi per natanti ed attrezzature nautiche;
f) organizzare gare e manifestazioni nautico-sportive.
L'Associazione potrà organizzare attività di ricreazione a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei propri soci, come: gite, balli, feste, mostre e conferenze.
Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
h) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed in occasione di manifestazioni sportive;
i) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l’istruzione dei giovani;
l) esercitare, in via veramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
m) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
n) attuare progetti a titolo sperimentale di educazione sportiva nelle scuole;
o) promuovere ed organizzare attività di assistenza, di solidarietà sociale e di sostegno verso l'handicap e tutte le forme di disagio, in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici o privati. E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione ha la sua sede legale a Trieste in Via del Cerreto 12 e la sede nautica a Trieste in Viale Miramare 32.
Essa può, previa approvazione del Consiglio Direttivo, accedere a prestiti e fidejussioni bancarie e promuovere la costituzione di altri organismi per il conseguimento dei fini sociali.
Art. 3
L’Associazione è formata prevalentemente da cittadini italiani di nazionalità slovena e non può essere annessa ad alcun partito politico. Se affiliata al C.O.N.I. e/o altre Federazioni Sportive, ne accetterà le norme e le direttive.
Non si propone scopi di lucro.
Patrimonio, mezzi finanziari ed esercizi sociali
Art. 4
Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti dalla Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con i residui del bilancio che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
c) da erogazioni e oblazioni volontarie, eredità, lasciti, atti di liberalità provenienti da soci e non o da soggetti pubblici a sostegno dell'attività o dei progetti.
Art. 5
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle quote d’ammissione;
c) da contributi straordinari dei soci deliberati dall’Assemblea Generale in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti la disponibilità;
d) da contributi di enti pubblici e da privati, dall'Unione Europea, da organismi internazionali e da ogni altra entrata che concorra a sostenere l’attività sociale.
e) da entrate derivanti da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione che sono finalizzate al proprio finanziamento;
f) da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sono compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Patrimonio ed i Proventi non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Entrambi devono essere approvati dall'Assemblea Generale.
Soci
Art. 7
Nel rispetto di quanto in precedenza esposto sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di Soci:
a) Soci ordinari;
b) Soci familiari;
c) Soci atleti;
d) Soci allievi;
e) Soci benemeriti;
f) Soci onorari.
a) Sono Soci ordinari quelli non appartenenti alle altre categorie.
b) Sono Soci familiari il coniuge, il convivente more uxorio e i figli conviventi, a carico e senza reddito proprio che non hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età, del Socio ordinario.
c) Sono Soci atleti coloro che praticano nell’ambito dell’Associazione attività sportiva agonistica.
d) Sono Soci allievi i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientrano nella categoria dei Soci familiari.
e) Possono essere nominati Soci benemeriti i Soci che abbiano reso prestazioni eccezionali all’Associazione o che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell’Associazione. La nomina del Socio benemerito avviene per delibera dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.
f) Possono essere nominati Soci onorari quelle personalità esterne all’Associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, essa si consideri onorata di annoverarli fra i propri Soci. La nomina del Socio onorario avviene per delibera dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.
L'ammissione a far parte dell'Associazione in qualità di Socio avviene previa presentazione della relativa domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve essere controfirmata da due Soci ordinari con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il candidato accetta e s'impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento interno, delle delibere assembleari e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione per i Soci atleti, controfirmata per i minorenni dall'esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci, va corredata dalla certificazione motivata del Direttore sportivo attestante la qualifica di atleta praticante l’attività sportiva agonistica.
La domanda di ammissione per i Soci allievi deve essere controfirmata dall'esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci, che resta l’unico responsabile dei danni causati dai Soci allievi ai beni dell'Associazione, ad altri Soci o a terzi, nell'esercizio delle attività sociali e durante la permanenza in sede. L'Associazione non risponde della sicurezza personale dei Soci allievi e dei danni alla persona derivanti agli stessi nell'esercizio delle attività sociali e durante la permanenza in sede.
Il Consiglio Direttivo, oppure un consigliere specificatamente delegato per tale compito dallo stesso, effettuerà un controllo formale della domanda e se verrà considerata regolarmente compilata sarà esposta all’albo sociale per 15 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo delibererà sulla richiesta di ammissione. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare le decisioni emesse al riguardo.
Il Socio che non è più in possesso dei requisiti di appartenenza alla categoria sociale alla quale è assoggettato oppure, avendone i requisiti, voglia essere assoggettato ad un’altra categoria, deve tempestivamente darne comunicazione al Consiglio direttivo e formulare apposita domanda di ammissione in altra categoria.
Art. 8
Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno il diritto di ricoprire cariche sociali e di voto nelle Assemblee.
Art. 9
I Soci hanno i seguenti doveri:
a) pagare la quota di ammissione come stabilito dall'Assemblea Generale;
b) pagare annualmente il canone sociale come stabilito dall'Assemblea Generale;
c) di operare per il bene dell'Associazione e di accettare cariche sociali ed altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi della stessa, salvo che sussistano fondati motivi per esimersene;
d) di uniformarsi allo Statuto, al Regolamento interno ed alle disposizioni degli Organi dell’Associazione e di tenere nell'ambito dell'Associazione una condotta irreprensibile verso chiunque.
Organi
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri.
Assemblea dei Soci
Art. 11
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante un opportuno invito e mediante pubblicazione su un giornale quotidiano locale almeno sette giorni prima della data fissata. L'invito deve indicare la sede, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea. In via straordinaria viene convocata, sempre con le stesse modalità, ogniqualvolta lo ritiene necessario il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, oppure su motivata richiesta di almeno un decimo dei Soci, sempre con le medesime modalità.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con la maggioranza dei Soci presenti. In prima convocazione deve essere presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea ordinaria approva annualmente il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo.
Non hanno diritto di prendere parte all'Assemblea i Soci non in regola con il pagamento della quota annua sociale ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte delle rispettive Federazioni nazionali, non possono partecipare alle Assemblee.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci tramite delega scritta. Nessuno può rappresentare più di un socio.
Consiglio Direttivo
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari tra undici e quindici membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Esso nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Cassiere, un Direttore sede, un Direttore Mare, un Direttore Sportivo ed un responsabile per le Pubbliche relazioni.
La lingua d'uso del Consiglio Direttivo è lo sloveno.
Art. 14
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
I consiglieri non possono ricoprire cariche in altre Associazioni nell'ambito delle Federazioni cui l’Associazione è affiliata.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali entro quaranta giorni dalla scadenza delle stesse.
Art. 16
In caso di dismissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione, come pure nel caso in cui un consigliere rimanesse assente, senza giustificato motivo, da tre sedute consecutive.
In caso che più di una metà dei Consiglieri sia dimissionaria, i membri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea Generale dei Soci entro quaranta giorni.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Esso provvede all'assunzione di collaboratori e dipendenti e ne determina le retribuzioni, redige il Regolamento interno dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per i Soci e nomina gli allenatori. Redige annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto tra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
c) sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
d) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
e) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori delle attività in cui si articola la vita dell’Associazione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su specifica richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte all’anno.
Art. 19
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto chi presiede. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulla ammissione dei Soci, nonché sulla esclusione degli stessi.
Art. 20
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da un Vice Presidente in ordine di anzianità di età ed in loro assenza dal più anziano di età dei presenti.
Il Presidente
Art. 21
Il Presidente ed in sua assenza un Vice Presidente, in ordine d’anzianità di età, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Collegio dei Sindaci
Art. 22
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Sindaci controllano l’Amministrazione dell’Associazione, vigilano sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Il Collegio dei Probiviri
Art. 23
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci, che restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri dirime, giudicando senza alcuna formalità “ex aequo et bono”, tutte le controversie tra i Soci relative, pertinenti e dipendenti dal rapporto sociale tra l’Associazione ed i suoi organi. Il giudizio dei probiviri è inappellabile.
Emolumenti
Art. 24
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Sanzioni
Art. 25
Le sanzioni disciplinari sono:
a) ammonizione;
b) sospensione fino a sei mesi;
c) espulsione.
Il Socio che viola lo Statuto, il Regolamento interno e le disposizioni degli Organi dell’Associazione o che con il suo comportamento provoca turbamento o agisce nell’Associazione in senso contrario stravolgendo quello che è lo spirito con il quale è stata fondata la Sirena, può essere ammonito, sospeso ed in altri casi più gravi espulso dall’Associazione a giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo. Sarà altresì espulso il Socio che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’espulsione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.
Le sanzioni disciplinari sono prese dal Consiglio Direttivo, anche su proposta di un qualsiasi Socio; contro le stesse è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla comunicazione delle stesse.
Il Consiglio Direttivo potrà radiare dall'Associazione per morosità il Socio che non adempia al pagamento dei canoni e degli altri oneri sociali entro i termini stabiliti.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 26
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato soltanto dall’Assemblea Generale straordinaria dei Soci con il voto favorevole di ¾ dei Soci iscritti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni, tutti i beni residui saranno devoluti ad Associazioni aventi finalità analoghe, iscritte allo ZSŠDI (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji - Unione delle associazioni sportive slovene in Italia), che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge dd. 23.12.1996 n° 662.
Controversie
Art. 27
In caso di controversie l’unico Foro competente è quello di Trieste.
Disposizione finale
Art. 28
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e del Regolamento interno.
Approvato dall’Assemblea Generale in data 14.02.2014.
Il Presidente Il Segretario
Ing. Peter Sterni Robert Mozetič